Rappresentante nell'UE ai sensi dell'articolo 27 del GDPR e dell'articolo 13 del DSA
Due leggi diverse possono imporre a un'impresa extra-UE di designare un rappresentante nell'Unione. Si applicano ad attività diverse e sono gestite come mandati separati.
Articolo 27 del GDPR
Si applica ai titolari e ai responsabili del trattamento stabiliti fuori dall'UE che offrono beni o servizi a persone nell'UE o ne monitorano il comportamento (articolo 3(2) del GDPR). L'articolo 27(2) esenta il trattamento occasionale e a basso rischio che non comporta categorie particolari di dati su larga scala, nonché le autorità pubbliche.
Il rappresentante è il punto di contatto per le autorità di protezione dei dati e per le persone che esercitano i propri diritti, e conserva una copia del registro delle attività di trattamento.
Articolo 13 del DSA
Si applica ai prestatori di servizi intermediari stabiliti fuori dall'UE che offrono tali servizi nell'UE: hosting, piattaforme online, marketplace, motori di ricerca e servizi simili. Un negozio che vende solo i propri prodotti non è un servizio intermediario.
Il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto del regolamento sui servizi digitali, quindi il mandato richiede un esame completo del funzionamento del servizio.
Cosa facciamo
- Verifichiamo se uno dei due regimi ti si applica e se è disponibile un'esenzione.
- Firmiamo il mandato per il regime applicabile, con un operatore stabilito in Spagna.
- Pubblichiamo i dati del rappresentante dove la legge lo richiede.
- Riceviamo e smistiamo le richieste delle autorità e degli utenti in inglese, spagnolo o cinese mandarino (中文服务).
Lavora con noi
Descrivi il tuo prodotto, gli utenti e i flussi di dati tramite la pagina di contatto o WhatsApp.
Prossimo passo
Dicci cosa vendi o gestisci, e dove
Confermiamo se l'obbligo ti riguarda, cosa faremmo e il prezzo prima di iniziare. Assistenza in inglese, spagnolo e cinese mandarino (中文服务).
