Rappresentante nell'UE ai sensi dell'articolo 27 del GDPR e dell'articolo 13 del DSA

Due leggi diverse possono imporre a un'impresa extra-UE di designare un rappresentante nell'Unione. Si applicano ad attività diverse e sono gestite come mandati separati.

Articolo 27 del GDPR

Si applica ai titolari e ai responsabili del trattamento stabiliti fuori dall'UE che offrono beni o servizi a persone nell'UE o ne monitorano il comportamento (articolo 3(2) del GDPR). L'articolo 27(2) esenta il trattamento occasionale e a basso rischio che non comporta categorie particolari di dati su larga scala, nonché le autorità pubbliche.

Il rappresentante è il punto di contatto per le autorità di protezione dei dati e per le persone che esercitano i propri diritti, e conserva una copia del registro delle attività di trattamento.

Articolo 13 del DSA

Si applica ai prestatori di servizi intermediari stabiliti fuori dall'UE che offrono tali servizi nell'UE: hosting, piattaforme online, marketplace, motori di ricerca e servizi simili. Un negozio che vende solo i propri prodotti non è un servizio intermediario.

Il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto del regolamento sui servizi digitali, quindi il mandato richiede un esame completo del funzionamento del servizio.

Cosa facciamo

  1. Verifichiamo se uno dei due regimi ti si applica e se è disponibile un'esenzione.
  2. Firmiamo il mandato per il regime applicabile, con un operatore stabilito in Spagna.
  3. Pubblichiamo i dati del rappresentante dove la legge lo richiede.
  4. Riceviamo e smistiamo le richieste delle autorità e degli utenti in inglese, spagnolo o cinese mandarino (中文服务).

Lavora con noi

Descrivi il tuo prodotto, gli utenti e i flussi di dati tramite la pagina di contatto o WhatsApp.

Prossimo passo

Dicci cosa vendi o gestisci, e dove

Confermiamo se l'obbligo ti riguarda, cosa faremmo e il prezzo prima di iniziare. Assistenza in inglese, spagnolo e cinese mandarino (中文服务).

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